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12/1/2018
Basta alibi, “prima di prestare consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio, le imprese devono raccogliere tutte le “informazioni necessarie” sulle conoscenze e le esperienze del cliente, sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento”. Ad affermarlo gli ultimi Orientamenti emanati dall'ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza, nel quadro della MiFID II, resi noti dalla Consob e che eliminano ogni dubbio intorno al valore della valutazione dell’adeguatezza. Una valutazione che non può più essere affidata passivamente ad un algoritmo.
L’ESMA, infatti, ha specificato senza mezzi termini che “le imprese sono tenute a garantire che il personale coinvolto in aspetti rilevante del processo di adeguatezza possieda un livello adeguato di conoscenze e competenze”. E nella lista dele personale coinvolto non rientrano solo i soggetti che forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti, ma anche tutti gli altri membri del personale che non interagiscono direttamente con i clienti ma che sono coinvolti nella valutazione di adeguatezza.
E per le realtà che invece offrono consulenza tramite Robo-Advisor? Dall’ESMA arriva un invito esplicito a prevedere sempre e comunque un supporto “umano”: “Al fine di colmare le potenziali lacune nella comprensione da parte dei clienti dei servizi erogati attraverso la consulenza automatizzata, oltre a fornire altre informazioni necessarie le imprese dovrebbero informare i clienti sui seguenti punti: una spiegazione molto chiara del livello e dell’estensione esatti dell’intervento umano e i casi in cui e le modalità con cui il cliente può chiedere l’interazione umana; una spiegazione del fatto che le risposte fornite dai clienti influiranno direttamente sulla determinazione dell’idoneità delle decisioni di investimento raccomandate o adottate per loro conto; una descrizione delle fonti di informazioni utilizzate per fornire consulenza in materia di investimenti o prestare il servizio di gestione del portafoglio (ad esempio, se viene utilizzato un questionario on-line le imprese dovrebbero spiegare che le risposte al questionario possono costituire l’unica base per la consulenza automatizzata o se l’impresa ha accesso ad altre informazioni o ad altri conti del cliente); una spiegazione di come e quando i dati del cliente saranno aggiornati in relazione alla situazione, alle circostanze personali dello stesso, ecc.”
In conclusione, con i nuovi Orientamenti in tema di adeguatezza l’ESMA ritiene che sia una buona prassi per le imprese valutare gli elementi non finanziari al momento della raccolta delle informazioni sugli obiettivi di investimento del cliente e raccogliere informazioni, anche, in merito alle preferenze del cliente sui fattori ambientali, sociali e di governance. Quella che era una prassi distintiva del servizio offerto da alcuni, ora deve diventare un “obbligo” per tutti.
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