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Banca d'Italia accelera sulla UCITS V

7/16/2016

Ad una settimana dall'avvio della consultazione in materia di politiche di remunerazione, arriva una seconda consultazione che tocca ancora il tema provvigioni di incentivo.


Ad una settimana dall'avvio della consultazione in materia di politiche di remunerazione, Banca d'Italia ha avviato una seconda consultazione sempre nell'ambito del recepimento della direttiva europea UCITS V. Questa volta al centro dell'iniziativa ci sono una serie di modifiche del “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” volte: ad allineare la disciplina del depositario di fondi comuni di investimento armonizzati (“OICVM”) alle previsioni contenute nella direttiva 2014/91/UE (UCITS V); a dare attuazione all’art. 46-ter TUF, che stabilisce le condizioni in base alle quali i fondi di credito UE possono concedere finanziamenti in Italia; a semplificare alcuni aspetti della disciplina dei gestori “sotto soglia” che operano prevalentemente nei settori del private equity e del venture capital.

 

Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda la disciplina del depositario, il documento diffuso dalla Banca d'Italia spinge da un allineamento tra quelle che oggi sono le regole relative ai depositari dei fondi FIA e quelle del mondo OICVM. Rimandando alla lettura del documento per i dettagli, qui si segnala la scelta di eliminare la possibilità per le SGR di "affidare" al depositario il calcolo del valore della quota dei fondi armonizzati (il cosiddetto "regime dell'affidamento"), mantenendo, invece, inalterata la possibilità di delegare tale attività al depositario in regime di esternalizzazioni (in linea con quanto già previsto per i FIA con l'arrivo della AIFMD). 

 

Ma uno dei punti cruciali del documento rimane il tema della trasparenza che, in questo caso, viene evidenziata sia quando si parla della voce di costo relativa al calcolo della quota, sia sul fronte del compenso della SGR, e in particolare delle provvigioni di incentivo. "La disposizione, secondo cui ai fini del calcolo della provvigione di incentivo si considera il valore complessivo del fondo al netto di tutti i costi, ad eccezione della provvigione di incentivo stessa, è stata integrata al fine di: i) indicare con precisione le modalità che le società di gestione devono seguire per effettuare tale calcolo; ii) chiarire che la disposizione si riferisce a tutti i casi in cui si applica una provvigione di incentivo (cioè, sia nel caso in cui il rendimento del fondo sia confrontato con un indice di riferimento, sia quando detto rendimento sia confrontato con un obietto di rendimento assoluto)" si legge nel documento di Banca d'Italia.

 

 

Da segnalare, infine, l'introduzione, all'interno del Regolamento di modifiche alla disciplina delle SGR "sotto soglia" volte a semplificare il quadro normativo applicabile ai gestori di minore dimensione, nell’ottica di favorire lo sviluppo dei settori del venture capital e del private equity in cui tali soggetti prevalentemente operano - prevedendo in particolare che investano in attività liquide solo una quota (pari al 20%), e non la totalità, dell’ammontare del patrimonio di vigilanza corrispondente ai requisiti patrimoniali minimi -, e l'inserimento della procedura (condizioni, termini, e documentazione) che i gestori di FIA UE di credito dovranno seguire per essere autorizzati a erogare credito in Italia. A riguardo spicca la decisione di attribuire alla Banca d’Italia la facoltà di prevedere la partecipazione dei FIA UE di credito alla Centrale dei rischi (CR), al pari di quanto previsto per i fondi di credito italiani.

 

Anche per questa consultazione i tempi di risposta sono 60 giorni a partire dal 14 luglio, data della avvenuta pubblicazione del documento.

 

Di seguito la nota illustrativa del documento in consultazione:

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