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Lex & The City - Italia e Vaticano, l'accordo esclude la voluntary?

5/6/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

La convenzione internazionale per lo scambio delle informazioni in materia fiscale con la Santa Sede implica maggiore attenzione quando si parla di procedura di regolarizzazione.


Lo scorso 1° aprile 2015 l’Italia e la Santa Sede hanno sottoscritto la convenzione internazionale  per lo scambio delle informazioni in materia fiscale, al fine di disciplinare la cooperazione tra le autorità competenti dei due Paesi contraenti e prevenire i casi d’evasione fiscale.

La motivazione sottostante all’intesa tra l’Italia e lo Stato Vaticano è da rinvenire in un mutato quadro internazionale improntato ad una collaborazione più intensa in tema di scambio di dati ai fini fiscali tra Stati sovrani e indipendenti.

Tale processo d’integrazione, iniziato verso la metà del decennio scorso, ha visto un’accelerazione significativa negli ultimi anni.

Peraltro, la convenzione sulla trasparenza fiscale recepisce il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni (Art. 26 del Modello OCSE), ridimensionando di fatto il segreto bancario nella legislazione canonica.

Una novità rispetto agli ultimi accordi siglati dall’Italia con Svizzera, Liechtenstein e Monaco pare essere quella della retroattività delle richieste in quanto lo scambio di informazioni tra gli Stati contraenti riguarderà i periodi d’imposta a partire dal 1° gennaio 2009, consentendo all’Italia di avanzare richieste per tutti i periodi d’imposta ancora suscettibili di accertamento, compresi, quindi, i casi di omessa presentazione della dichiarazione.

I soggetti interessati sono:

·       le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’Art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Legge 22 dicembre 1986, n. 917), titolari di attività finanziarie detenute presso enti creditizi e bancari aventi sede nello Stato del Vaticano. Più precisamente:

-  Chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica;

-  Dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti ecclesiastici;

·     le persone giuridiche fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell’Art. 73 co 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Legge 22 dicembre 1986, n. 917), titolari di attività finanziarie detenute presso enti creditizi e bancari aventi sede nello Stato del Vaticano quali, ad esempio, Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica.

 

L’ambito oggettivo dell’accordo è circoscritto ai redditi di capitale ed ai redditi diversi di natura finanziaria.

Non è applicabile, dunque, a:

-  Redditi d‘impresa;

-  Redditi fondiari;

-  Redditi diversi di natura non finanziaria.

Mediante l’istanza da presentare all’Amministrazione indicata dalla Santa Sede, il contribuente dovrà corrispondere:

-  Per ciascun periodo d’imposta da regolarizzare (2009, 2010 e 2011), una somma pari al 20% dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria determinati secondo i criteri che la Convenzione stessa detta;

-  Per i periodi d’imposta 2012 e 2013, una somma corrispondente all’IVAFE.

Si tenga presente che le persone giuridiche (rectius enti ecclesiastici) potranno regolarizzare le attività detenute relativamente ai periodi pregressi solo se regolarizzeranno anche i periodi d’imposta 2014 e 2015.

 

La procedura di regolarizzazione appena illustrata garantisce la piena copertura penale (intesa come causa di esclusione della punibilità e non del reato) sia (i) per i reati tributari, come l’omessa dichiarazione, la dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture e mediante altri artifici, la dichiarazione infedele, l’ omesso versamento IVA e l’omesso versamento delle ritenute, che (ii) per i reati contro il patrimonio c.d. comuni, ovvero il reato di riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti e il reato di autoriciclaggio limitatamente alle condotte tenute sino a 180 giorni successivi all’entrata in vigore della Convenzione.

 

Il Trattato, che entrerà in vigore quando i paesi contraenti avranno adottato i rispettivi provvedimenti di ratifica,  consentirà, inoltre, il pieno adempimento con modalità semplificate degli obblighi fiscali (ad esempio ritenute su redditi di capitale) relativi alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede. In pratica sul punto viene previsto che gli istituti di credito dello Stato Vaticano possano diventare sostituti d’imposta di soggetti italiani, richiedendo l’assistenza ad un intermediario finanziario residente nel territorio dello Stato italiano.

Resta ancora da capire il collegamento sussistente e la conseguente possibile interazione/integrazione tra la procedura di Voluntary Disclosure introdotta dall’Italia con la legge n.186/2014 e l’accordo tra l’Italia e lo Stato Vaticano.

Si ritiene, comunque, che l’accordo firmato il 1° aprile 2015 non sia ostativo rispetto alla procedura di  voluntary disclosure e debba, al più, essere considerato complementare alla stessa sia sul piano delle fattispecie reddituali coperte che su quello dei territori oggetto di regolarizzazione.

Piuttosto andrà indagato l’obbligo di completezza previsto dalla procedura italiana laddove andrà compreso se e come indicare tra le somme detenute all’estero anche quelle situate presso intermediari dello Stato Vaticano.

 

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