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Quali opportunità per la successione: esecutore testamentario o trust?

9/9/2015 | Russo De Rosa Associati - Studio Legale e Tributario

L’attività di gestire la successione e di eseguire le disposizioni testamentarie compete di norma agli eredi. Nel caso in cui si nutra scarsa fiducia verso gli eredi si può preferire...


L’attività di gestire la successione e di eseguire le disposizioni testamentarie compete di norma agli eredi. Il de cuius, tuttavia, nel caso in cui nutra scarsa fiducia verso gli eredi o ritenga che possano sorgere contrasti tra gli stessi, può preferire che la successione venga gestita ed eseguita da un soggetto terzo. Per far fronte a questa esigenza, il testatore può nominare nel testamento un esecutore testamentario al quale affidare la gestione della successione oppure istituire un trust testamentario, affidando detta gestione ad un trustee.

 

L’esecutore testamentario è un soggetto titolare di un ufficio di diritto privato con la funzione di dare esecuzione o curare che sia eseguita dagli eredi la volontà del testatore ed egli, pur agendo in nome proprio, non acquista per sé diritti o assume in proprio obblighi ma gli effetti degli atti da lui compiuti ricadono direttamente nel patrimonio ereditario, come se li avessero compiuti gli eredi.

 

La nomina dell’esecutore testamentario è contenuta in un atto di ultima volontà e l’accettazione del designato avviene mediante una dichiarazione resa nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione ed annotata nel registro delle successioni. Il soggetto designato quale esecutore testamentario può anche essere un erede e deve avere la piena capacità di obbligarsi, per cui sono esclusi dall’ufficio i minori, i beneficiari dell’amministrazione di sostegno, gli interdetti legali o giudiziali, gli inabilitati e gli emancipati.

 

Il testatore può nominare anche più esecutori testamentari e altri in loro sostituzione, per l’eventualità che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, come pure il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, se egli non abbia la possibilità di continuare nell’ufficio assegnatogli. Con riguardo alla possibilità che l’incarico di esecutore testamentario risulti incompatibile con la professione di consulente finanziario (ex-promotore finanziario), la comunicazione Consob n. DIN/7057714 del 21.6.2007 ha precisato che l’incompatibilità è da esaminare alla luce dell’art. 93 del regolamento Consob n. 11522/1998 che stabilisce che i consulenti finanziari (ex-promotori finanziari) devono rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico.

 

La compatibilità dell’ufficio è, quindi, da valutare caso per caso alla luce della previsione di eventuali divieti, posti a carico dei consulenti finanziari (ex-promotori finanziari), di accettare incarichi o procure dai clienti e sulla base del codice di comportamento del soggetto per il quale opera il consulente (ex-promotore), codice che, ai sensi dell’art. 95 del predetto regolamento Consob, deve essere rispettato dal consulente (ex-promotore) stesso. L’esecutore testamentario è incaricato di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto e di amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti e consegnando all’erede, che ne faccia richiesta, quei beni che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

 

L’ufficio di esecutore testamentario non può durare oltre un anno dalla dichiarazione di accettazione dell’incarico, salva la concessione di una proroga della durata di un ulteriore anno da parte dell’autorità giudiziale. La nomina di un esecutore testamentario permette al testatore di dettare alcune regole per la gestione dei beni ereditari per il periodo successivo alla sua morte ed evitare che gli eredi ottengano immediatamente la disponibilità degli stessi beni, seppur solo per un periodo limitato di tempo.

 

Laddove il testatore non desideri che la gestione dei beni ereditari incontri il limite temporale previsto dalla normativa italiana, può ricorrere al trust testamentario, un istituto giuridico che consente di dettare le regole per il momento successivo alla morte e mediante il quale il de cuius trasferisce beni e diritti sotto la disponibilità del trustee, il quale assume l’obbligo di amministrarli nell’interesse di uno o più beneficiari e trasferirli a questi ultimi al termine del trust. Possono essere identificati alcuni tratti comuni alle figure di trustee e di esecutore testamentario: entrambi hanno l’obbligo di amministrare e gestire i beni seguendo le indicazioni del de cuius e sono titolari di un ufficio privato, che può essere assunto anche da chi è erede o legatario.

 

Tuttavia, le differenze non sono di poco conto: il trustee, infatti, diviene proprietario dei beni mentre l’esecutore testamentario ne ha il possesso e non è soggetto ai limiti di durata previsti per l’esecutore se non a quelli previsti dall’atto istitutivo di trust. Il trust testamentario, soggetto ai vincoli dettati dall’ordinamento in materia successoria, si pone, quindi, come strumento alternativo all’ufficio di esecutore testamentario per la gestione della successione e per l’adempimento delle disposizioni testamentarie.

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