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Svizzera, sì alla Convenzione Ocse

10/4/2016 | Redazione Advisor

Il 26 settembre, la Confederazione ha depositato lo strumento di ratifica dell’accordo sulla cooperazione amministrativa fra Stati


Passo in avanti della Svizzera verso una maggiore trasparenza fiscale. Lo scorso 26 settembre, la Confederazione elvetica ha, infatti, depositato lo strumento di ratifica presso l’Ocse della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale, la cosiddetta Convention on mutual administrative assistance in tax matters.

Si tratta di un altro step importante verso l’implementazione degli standard in materia di automatico scambio di informazioni finanziarie in materia fiscale sviluppato dall’Ocse e dai Paesi del G-20, in vista dell’entrata in vigore della convenzione, prevista per il 1° gennaio 2017. Oltre alla Svizzera, sono 104 i Paesi che hanno aderito a questo modello di convenzione multilaterale predisposto dall’Ocse, tra cui l’Italia, il Regno Unito e il Lussemburgo, ma anche ex paradisi ormai collaborativi come San Marino e il Liechtenstein, le Isole Vergini Britanniche, le Bermuda e le Cayman. Da rilevare che gli Stati Uniti, pur avendo sottoscritto il protocollo nel 2010, non hanno ancora proceduto al deposito della loro ratifica.

Tra i vari aspetti da evidenziare nella convenzione merita menzionare (articolo 21, comma 4) la totale abolizione del segreto bancario, finanziario, fiduciario e di mandatari in genere. Il punto è che lo sviluppo della circolazione internazionale delle persone e dei capitali, dei beni e servizi ha contribuito ad accrescere la possibilità per i contribuenti dei Paesi aderenti di poter evadere e compiere delle frodi fiscali. Di qui la necessità di una cooperazione tra le varie autorità fiscali. In questo contesto si inserisce la convenzione, che rappresenta un vero e proprio strumento attuativo e integrativo delle convenzioni già in essere - va a integrare quanto già contenuto nelle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione (Dtc) ovvero negli accordi specifici sullo scambio di informazioni (Tiea) e nell’ambito dell’Unione europea alla direttiva 2011/16 sullo scambio di informazioni tra i Paesi membri - e il cui oggetto riguarda l’assistenza amministrativa in materia fiscale attraverso tre strumenti principali: lo scambio di informazioni, l’ausilio al recupero del credito fiscale all’estero e, da ultimo, una disciplina uniforme della notifica degli atti di accertamento di riscossione e dei documenti.

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