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Lex & the City - Contratti di convivenza e diritti ereditari

5/18/2016 | Russo de Rosa Associati - Studio legale tributario

Cosa prevede la nuova Legge sulle Unioni Civili, appena approvata dal Parlamento. Il nodo dei rapporti patrimoniali e dei lasciti al partner convivente


Lo scorso 11 maggio 2016 è stata definitivamente approvata la proposta di legge n. 3634-A (cd. Ddl Cirinnà), che disciplina, oltre alle unioni civili, le convivenze di fatto, ovvero il rapporto instaurato tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

 

Era già ammessa nella prassi la possibilità per le coppie di fatto di regolamentare i propri rapporti, ma il testo normativo disciplina per la prima volta in maniera esaustiva le convivenze e riconosce legislativamente ai conviventi la facoltà di stipulare un vero e proprio contratto di convivenza, ovvero un accordo scritto con cui essi definiscono le regole della propria vita comune. I conviventi possono così regolamentare i propri rapporti patrimoniali, fissando la comune residenza, indicando le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune ed infine scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, alla quale si applicano le regole del codice civile.

 

Il contratto deve essere redatto, a pena di nullità, con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e, ai fini dell’opponibilità ai terzi delle pattuizioni che non abbiano solo rilevanza interna alla coppia, deve essere iscritto all’anagrafe comunale. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione che, ove inseriti dalle parti, si hanno per non apposti.

 

Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed un’altra persona e morte di uno dei contraenti. Oltre al diritto di contrattualizzare i propri reciproci diritti e impegni, la legge riconosce ai conviventi altre attribuzioni, quali il diritto agli utili nell’impresa familiare (art. 230-ter del codice civile), i diritti previsti dall’ordinamento penitenziario, il diritto di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario, la facoltà di designare il partner come rappresentante per l’assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi, l’eventuale designazione come tutore, curatore o amministratore di sostegno del convivente ed, in caso di decesso del convivente, alcuni importanti diritti inerenti la casa di abitazione.

 

Infine, in caso di morte derivante da fatto illecito, è riconosciuto al convivente superstite il diritto al risarcimento del danno, nei medesimi termini attribuiti al coniuge. In caso di cessazione della convivenza, il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi, che si trova in stato di bisogno, il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. Il testo normativo introduce anche una modifica alla nostra legge di diritto internazionale privato, aggiungendo alla legge 31 maggio 1995, n. 218, l’art. 30 bis rubricato “contratti di convivenza”, il quale prevede che ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti e che per i contraenti di diversa cittadinanza, si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

 

Infine, è importante sottolineare che il testo di legge non interviene in materia di diritti ereditari dei conviventi. Così, il convivente per poter “lasciare” parte del proprio patrimonio al partner superstite dovrà ricorrere ai vari strumenti previsti dal nostro ordinamento, come ad esempio la donazione di beni, la costituzione in suo favore un diritto reale di godimento, la nomina come beneficiario di una polizza di assicurazione sulla vita oppure la redazione di un testamento in suo favore attribuendogli un lascito. Lascito che non dovrà, comunque, ledere la porzione che, per legge, spetta ai legittimari (es. gli ascendenti o i figli). Il nuovo testo legislativo, oltre a riconoscere diritti non patrimoniali ai conviventi, fa sì che essi possano regolare in maniera certa con il contratto di convivenza il proprio regime patrimoniale, al fine di prevenire il sorgere di questioni controverse riguardo la gestione dei beni, la divisione dell’immobile in comproprietà, del mobilio e di eventuali conti correnti comuni.

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