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Lex & The City - La Legge sul “dopo di noi” è vicina al traguardo

6/8/2016 | Russo de Rosa Associati - Studio legale tributario

Le novità: esenzioni fiscali per i trust, contratti di affidamento fiduciario e vincoli di destinazione istituiti in favore di soggetti disabili


Il Senato ha recentemente approvato il disegno di legge n. 2232-292A, denominato “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”(noto come “Legge sul dopo di noi”), che a breve tornerà alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.

 

Il Ddl in discussione si occupa dei trust, dei fondi costituiti con contratti di affidamento fiduciario e dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti con la finalità esclusiva dell’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave accertata ai sensi di legge. Esso riconosce notevoli vantaggi fiscali ai trust, ai contratti di affidamento fiduciario e ai vincoli di destinazione istituiti in favore di persone con gravi disabilità: è, infatti, sancita l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

 

Il Ddl fissa i presupposti per il godimento dell’esenzione fiscale. In particolare, l’atto istitutivo del vincolo deve:

  • essere redatto mediante atto pubblico; 
  • identificare i soggetti coinvolti vale a dire il disponente, il beneficiario, il gestore del vincolo o trustee ed il guardiano (la cui nomina in questa fattispecie è obbligatoria) e i rispettivi ruoli; 
  • descrivere i bisogni specifici delle persone con disabilità destinatarie della protezione e indicare le attività assistenziali necessarie a garantirne la soddisfazione; 
  • individuare i doveri del soggetto obbligato alla gestione del vincolo; 
  • stabilire che gli esclusivi beneficiari di questi strumenti siano le persone con disabilità grave ai sensi di legge;
  • indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del soggetto gestore del vincolo ed il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte con l’istituzione del trust o del vincolo di destinazione o con il contratto di affidamento fiduciario;
  • ed infine stabilire il termine finale di durata del vincolo nella data della morte della persona con disabilità grave e la destinazione del patrimonio residuo. 

 

Il Ddl rappresenta il primo riconoscimento nel nostro ordinamento del contratto di affidamento fiduciario, ovvero di quel contratto con il quale l’affidante fiduciario concorda con l’affidatario fiduciario, che ne assume l’impegno, di destinare i “beni affidati” a vantaggio di uno o più soggetti, detti beneficiari, in forza di un programma gestorio, la cui attuazione è appunto assegnata all’affidatario fiduciario. Il Ddl chiarisce che il contratto di affidamento fiduciario, sviluppatosi sinora nella prassi, ha la capacità di segregare il patrimonio “affidato” dal restante patrimonio del proprietario per effetto del “programma” alla cui attuazione è destinato il patrimonio affidato. La novità dello strumento risalta se consideriamo che nel vincolo di destinazione manca in primis un programma di gestione in quanto si imprime sul bene solo uno scopo, inoltre i beni “vincolati” non sono modificabili ed infine il vincolo può gravare solo su beni immobili o mobili registrati. 

 

Da ultimo, il Ddl in discussione, se approvato, sancirebbe per la prima volta a livello legislativo la meritevolezza del trust, del vincolo di destinazione o del contratto di affidamento fiduciario istituiti a vantaggio di soggetti con gravi disabilità e permette a tutti i genitori di ragazzi disabili di predisporre un progetto individuale che sarà portato avanti, dopo la loro morte, da un soggetto terzo ed imparziale (trustee o affidatario fiduciario) ad esclusivo vantaggio dei propri figli.

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