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La Finanziaria 2017 e il regime italiano dei 'neo-domiciliati' - Prima parte

12/28/2016 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi & Soci

La Legge di Stabilità introduce un regime fiscale premiante per incentivare il trasferimento della residenza in Italia da parte degli HNWI


La Legge di Stabilità 2017 introduce interessanti novità fiscali per attrarre investimenti esteri in Italia. Sono infatti previsti visti di ingresso più facili in caso di investimenti e donazioni in Italia e detassazioni parziali dei redditi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero.

 

Ma, soprattutto, viene introdotto un regime fiscale speciale per incentivare il trasferimento in Italia dei c.d. high net worth individuals, che consente di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all’estero.

 

L’opzione per la tassazione sostitutiva, disciplinata dal nuovo articolo 24-bis TUIR, può essere esercitata dalla persona fisica che trasferisce la residenza fiscale in Italia, a condizione che:

  • detta persona non sia stata fiscalmente residente in Italia per almeno nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del regime;
  • e la persona fisica abbia ottenuto risposta favorevole alla specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate, volta a confermare la sussistenza delle condizioni per accedere al regime.

 

Per effetto dell’esercizio dell’opzione, i redditi prodotti all’estero sono assoggettati ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, calcolata in via forfetaria (a prescindere dall’importo dei redditi effettivamente conseguiti e del loro eventuale trasferimento in Italia), nella misura di € 100.000 per ciascun periodo di imposta. I redditi di fonte italiana rimangono, invece, assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie.

 

La persona fisica può, tuttavia, scegliere di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati esteri, con la conseguenza che tali redditi saranno soggetti al regime ordinario di tassazione e potranno beneficiare del credito per le imposte pagate all’estero (ove applicabile). Ulteriori aspetti del regime verranno illustrati nel prossimo contributo.

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