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Residenza italiana o estera: a deciderlo è la moglie!

10/24/2018 | Stefano Massarotto - Facchini Rossi & Soci

Il trasferimento all’estero per lavoro, quando la famiglia rimane in Italia riapre inevitabilmente un dibattito che trova una risposta nell'Interpello n. 25/2018.


Il trasferimento all’estero per lavoro, quando la famiglia rimane in Italia riapre inevitabilmente il dibattito sulla residenza fiscale e sulle disposizioni che consentono di considerare un determinato soggetto, potenzialmente residente in entrambi gli Stati contraenti, come fiscalmente residente in uno solo di essi.

Con la risposta all’Interpello n. 25/2018 l’Amministrazione Finanziaria ritorna su talune questioni già ampiamente discusse negli anni precedenti (cfr. ex multiis Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 351/E del 7 agosto 2008).

Il caso in questione riguarda un contribuente che, assunto a tempo indeterminato in Lussemburgo, si iscrive all’AIRE e prende in affitto un appartamento in loco.

Il contribuente, nell’Istanza di interpello, fa tuttavia presente che la moglie ed il figlio sono ancora residenti in Italia e che il contratto di locazione e le utenze di luce e gas dell’immobile dove vivono, sono ancora registrate a suo nome.

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il fatto che la famiglia continui a risiedere in Italia ed il contratto di affitto e le utenze siano allo stesso intestate lascerebbe presumere il mantenimento della residenza fiscale del contribuente nel territorio dello Stato italiano.

Ciò vale sia ai fini interni che convenzionali poiché il “centro” dei propri interessi patrimoniali e sociali è considerato uno dei principali presupposti atti a realizzare un collegamento effettivo e stabile con un dato luogo ai fini dell’attribuzione della residenza fiscale. 

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