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Quando la SRL può esser un “interposto fittizio”

3/25/2020 | Stefano Massarotto Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario

Con la risposta all’interpello n. 89 del 9 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che anche una società di capitali di diritto italiano può essere considerata un soggetto “interposto” ai fini fiscali e quindi disconosciuta.


Con la risposta all’interpello n. 89 del 9 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che anche una società di capitali di diritto italiano può essere considerata un soggetto “interposto” ai fini fiscali e quindi disconosciuta ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del D.P.R. 600/1973.

 

Nello specifico una Srl era stata costituita per svolgere unicamente l’attività di amministratore di altre società di capitali: attività che era svolta – de facto – dal medesimo socio senza alcuna alterità tra le due figure (la Srl non aveva alcuna autonoma e significativa funzione propria).

 

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la Srl costituiva quindi un mero “schermo formale” per ottenere un vantaggio fiscale indebito, rappresentato dal regime di imposizione societaria (24% ai fini IRES) più favorevole rispetto alle aliquote progressive IRPEF della persona fisica (fino al 43%).

 

Sicché i compensi di amministratore sono stati imputati ai fini delle imposte dirette alla persona fisica e non alla Srl.

 

L’Amministrazione finanziaria così accoglie ancora una volta quella visione della Corte di Cassazione volta ad includere nell’art. 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 non solo i casi di interposizione fittizia civilistica, bensì anche alcuni peculiari casi di interposizione reale, allorché il ruolo del soggetto interposto risulti del tutto svuotato “fino al limite del nulla”, comportandosi nella sostanza il medesimo come un mero prestanome.

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