Tempo di lettura: 1min

Consulenza e mediazione esenti da IVA solo ad una condizione

9/23/2020 | Stefano Massarotto*

L’Agenzia delle entrate si è recentemente occupata di un tema che ha un impatto rilevante sul costo dei servizi bancari e finanziari prestati alla clientela: l’IVA!


L’Agenzia delle entrate si è recentemente occupata di un tema che ha un impatto rilevante sul costo dei servizi bancari e finanziari prestati alla clientela: l’IVA!

Con la Risposta ad interpello n. 372 del 17 settembre scorso, l‘Amministrazione finanziaria ha infatti precisato che la consulenza finanziaria resa da una società di intermediazione mobiliare congiuntamente al servizio di ricezione e trasmissione ordini, dietro pagamento di una commissione, può costituire una unica prestazione riconducibile al servizio di negoziazione titoli.  Con la conseguenza che la stessa è, quindi, esente ai fini IVA.

L’Agenzia ricorda tra l’altro che al fine di stabilire se le prestazioni fornite costituiscano un’unica prestazione o più prestazioni indipendenti (con il proprio regime IVA) occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Nel caso specifico il modello operativo proposto dalla SIM prevedeva che i due servizi, ancorché in astratto potevano essere forniti separatamente, erano talmente connessi e correlati che non era possibile individuare quale delle due prestazioni fosse quella principale e quale quella accessoria.

Con la conseguenza che, differentemente da altri casi (cfr. ad esempio risoluzione n. 38/E del 2018), la prestazione deve ritenersi una unica prestazione complessa esente da IVA.  

 

*Studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti

Condividi

Seguici sui social

Cerchi qualcosa in particolare?